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Formazione specifica per magistrati e avvocati, irrinunciabilità del difensore, audio-video degli interrogatori. Caterina Chinnici ha presentato in Libe il rapporto sul progetto di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori penalmente indagati o sotto processo

Formazione specifica per i soggetti chiamati ad agire nell’ambito del procedimento, irrinunciabilità del diritto all’assistenza di un difensore, diritto alla registrazione audio-video degli interrogatori, all’informazione, alla partecipazione consapevole al procedimento, alla privacy, alla valutazione individualizzata, a trattamenti specifici in caso di privazione della libertà personale (comunque configurata come estrema ratio) e alla detenzione separata rispetto agli adulti.

Tutele tutte inderogabili, se non nel superiore interesse del minore, e presidiate dall’obbligo a carico degli stati membri dell’Unione di prevedere adeguati mezzi di ricorso azionabili in presenza di violazioni.

Sono i principali contenuti della proposta di direttiva comunitaria sulle garanzie procedurali per i minori indagati o sottoposti a procedimento penale nella stesura finale del dossier presentato, con rapporto alla commissione Libe, dall’eurodeputata di S&D Caterina Chinnici, relatrice del progetto. Una cinquantina le proposte di emendamento della relatrice alla prima stesura del testo, risalente al novembre 2013 e sostanzialmente confermata nell’impostazione generale. Sul rapporto si sono espressi positivamente i relatori-ombra interventuti. Sia i relatori-ombra che gli altri deputati potranno presentare loro proposte di emendamento fino al 6 gennaio.

Bindi 1

“Abbiamo tenuto conto – ha detto Caterina Chinnici – della necessità di mantenere il giusto equilibrio tra la piena garanzia dei diritti del minore, in quanto soggetto vulnerabile, e il rispetto della finalità propria del procedimento penale, cioè quella di accertare fatti di reato e relativi responsabili. La giustizia penale coinvolge un milione di minori ogni anno nel territorio dell’Unione Europea e sappiamo che, malgrado i principi affermati in molti documenti internazionali, i giudici nazionali ed europei si muovono in quadro di regole parziale e frammentario, caratterizzato da forti differenze nelle discipline e nelle prassi dei vari paesi. L’obiettivo è armonizzare e delineare, almeno nei tratti essenziali, un modello normativo condiviso di giusto processo minorile. Ritengo che il testo rappresenti una buona base di confronto in vista del trilogo con Consiglio e Commissione. Questa direttiva, inoltre, fa parte della road map varata dal Consiglio nel 2009 anche allo scopo di favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni nell’Unione e il funzionamento dello spazio europeo di giustizia”.

“Rispetto al testo originario – ha aggiunto l’eurodeputata relatrice – abbiamo cercato di ampliare le garanzie o di puntualizzarle tenendo in considerazione anche l’orientamento generale espresso a maggio dal Consiglio. Considero molto importante soprattutto l’irrinunciabilità del diritto al difensore perché il ruolo dell’avvocato può risultare decisivo per il pieno rispetto di tutte le garanzie riconosciute al minore. Altrettanto rilevanti sono il diritto alla valutazione individuale, le tutele connesse all’interrogatorio e alle eventuali limitazioni della libertà personale, ma anche l’obbligo di formazione specifica per magistrati, avvocati, e in generale per autorità e soggetti comunque chiamati a operare a contatto con i minori”.

In diversi stati membri, infatti, mancano organi giudicanti o della pubblica accusa specializzati per i minori, e non sono molti i paesi in cui è prevista una formazione specifica obbligatoria per magistrati e avvocati. Neanche l’assistenza di un legale è prevista sempre e dovunque: in alcuni paesi non è garantita, in altri c’è soltanto dinanzi al tribunale e non nelle stazioni di polizia, in altri ancora può dipendere da una decisione del giudice competente.

Tra gli emendamenti proposti da Caterina Chinnici rispetto al testo di partenza, quello per estendere l’applicazione della direttiva anche ai giovani infraventunenni, che abbiano cioè superato i 18 anni di età ma non i 21, a condizione che il fatto per il quale si procede sia stato comunque commesso prima della maggiore età. “Una soluzione in linea con le indicazioni fornite dai documenti internazionali degli ultimi anni”, ha sottolineato l’europarlamentare.

Bindi 4

Un’altra proposta modificativa riguarda l’accertamento della minore età e prevede che ove risulti impossibile verificarla, all’esito dei controlli documentali o medici, la minore età “dovrà essere presunta ad ogni effetto”. Si tratta di una disposizione importante soprattutto per i minori non accompagnati, in particolare immigrati, spesso coinvolti in questo genere di situazioni.

Un’ulteriore integrazione al testo prevede che l’eventuale arresto del minore debba essere eseguito con modalità adeguate all’età e alla maturità dell’interessato, assicurando che possa anche ricevere la visita di un genitore o di un altro adulto appositamente indicato. In materia di detenzione, già configurata come estrema ratio, si propone di prevedere che gli stati membri dispongano ispezioni periodiche indipendenti per verificarne le condizioni e introducano specifici mezzi di reclamo.

Quanto agli interrogatori, alcuni emendamenti della relatrice puntano a precisare tempi e modalità, prevedendo che siano video-registrati in tutto l’arco del procedimento alla presenza del difensore ed eventualmente di un genitore e/o di un professionista specializzato.

Altre proposte estensive riguardano la possibilità per il minore di ottenere sempre l’esame medico quando necessario ai fini del procedimento. Per quanto riguarda la valutazione individuale del minore, viene specificata la finalità, cioè quella di far emergere elementi valutabili dall’autorità competente anche nell’eventuale applicazione di misure restrittive o per la decisione finale.

A presidio delle garanzie previste dalla direttiva, un’ulteriore proposta di emendamento aggiuntivo prevede che gli stati membri dell’Unione debbano garantire la disponibilità di adeguati mezzi di ricorso contro eventuali violazioni e che questo debba valere anche per le persone ricercate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Eventuali possibilità di deroga alle garanzie previste dalla direttiva vengono ancorate al criterio guida del superiore interesse del minore.

Del progetto di direttiva Caterina Chinnici ha parlato anche alla sesta conferenza internazionale dell’International Juvenile Justice Observatory (IJJO), “Making deprivation of Children’s liberty a last resort”, stamattina a Bruxelles presso l’Atelier des Tanneurs a Bruxelles.

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Caterina Chinnici alla conferenza IJJO con Alison Hannah, Catherine Sultan, Renate Winter e Imman Ali

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